giovedì 22 gennaio 2009

LiberInsieme
Associazione Civica Legnaghese


ART. 1
(Denominazione e sede)

L’Associazione denominata:
«Liberinsieme - Associazione Civica Legnaghese » assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.



ART. 2
(Finalità )

L’Associazione civica denominata Liberinsieme - si costituisce con lo scopo di promuovere la conoscenza,l’affermazione e la divulgazione delle tematiche culturali, civili, sociali ed economiche della comunità legnaghese.
L’Associazione è senza scopo di lucro.
L’Associazione si propone di organizzare incontri riguardanti i vari aspetti della vita cittadina, anche di natura amministrativa; di avviare consultazioni e forme di ascolto, nei quartieri e nelle frazioni con la finalità di portare all’attenzione dei cittadini le risorse e le carenze delle varie realtà che formano il nostro Comune.
L’Associazione si impegna a diffondere e favorire la conoscenza tra i cittadini legnaghesi di tutte le questioni che costiutiscono il tessuto civico della nostra comunità.


ART. 3
(Adesione ) 8

1. L’adesione è gratuita, libera e senza vincoli di alcun tipo: ideologico, religioso , economico o sociale. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente.
2. In qualsiasi momento l’aderente può recedere previa comunicazione al presidente










ART. 4
(Diritti e doveri degli aderenti )

1. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.

2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

4. L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.

6. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 5
(L’assemblea)

1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone .
5. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 6
(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da n. 7 membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

ART. 7
(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
5. il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
6. Il Vicepresidente (all’uopo individuato dall’Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.




ART. 8
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto può essere modificato su deliberazione della maggioranza dell’assemblea.

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